È stata approvata in via definitiva la semplificazione per le procedure relative all’installazione dei nuovi impianti fotovoltaici. Vediamo cosa contiene il nuovo modello unico e per quale tipologia di impianti è disponibile questa semplificazione.
Dallo scorso primo di ottobre è entrata in vigore la norma che prevede la semplificazione delle comunicazioni relative all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. Tuttavia, questo nuovo procedimento era rimasto inapplicato per la mancanza del modello necessario per gli adempimenti. Con il parere n° 172/2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha approvato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che contiene il modello unico relativo ai nuovi impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici.
Il modello unico può essere utilizzato solo in presenza di alcuni requisiti, in assenza dei quali si devono seguire le procedure già in vigore. Ulteriori semplificazioni saranno effettuate in seguito con decreti appositi emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
Il nuovo modello può essere utilizzato nel caso in cui gli impianti soddisfino i requisiti seguenti:
impianti con potenza nominale inferiore o uguale ai 20 kW o comunque non superiore a quella disponibile per il prelievo
impianti costruiti sugli immobili in uso a clienti dotati di punti di prelievo in bassa tensione.
Inoltre è obbligatorio sottoscrivere la richiesta di accesso allo scambio sul posto. Sono esclusi gli impianti non realizzati sui tetti e quelli realizzati in aggiunta ad ulteriori impianti con uguale punto di connessione.
Il modello unico da compilare, che sostituisce totalmente le procedure in vigore solo per i casi che rispondono ai requisiti elencati in precedenza, si compone di due parti. La compilazione della prima sezione è necessaria per comunicare il progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico e contiene inoltre la richiesta di connessone dello stesso alla rete elettrica. Nel modello deve essere inoltre indicato il codice IBAN del richiedente, per effettuare l’accredito del ricavato dallo scambio sul posto e per addebitare i costi relativi alla connessione alla rete. Nel modulo viene anche dato mandato al gestore della rete per la registrazione dei dati dell’impianto sul sistema generale di gestione.
La seconda parte del modello è relativa alla fine dei lavori di installazione e contiene una dichiarazione sull’esecuzione dell’impianto secondo le norme vigenti oltre alla dichiarazione di accettazione dei contratti che regolano lo scambio sul posto e l’esercizio dell’impianto.
I gestori di rete forniranno a chi realizza un nuovo impianto un vademecum contenente nel dettaglio la procedura da seguire per la presentazione del modello unico. Stando a quanto richiesto dell’Autorità per l’Energia, i diversi gestori dovrebbero redigere un unico vademecum, in modo da semplificarne la diffusione verso i cittadini interessati.
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