La tariffa incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra queste il solare fotovoltaico, viene emessa dal Gse (Gestore dei servizi energetici) con accredito bimestrale, per gli impianti fino a 20 Kwp di potenza, o con accredito mensile per gli impianti oltre i 20 Kw.
Che tipo di risvolti ha l’emissione di questo incentivo ai fini fiscali ?
Per ciò che concerne la leva fiscale sulle tariffe incentivanti 2011, la normativa dà un principio di carattere generale e distingue 3 casistiche principali.
Il principio generale è che l’ incentivo non è mai soggetto ad IVA, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto.
Le 3 casistiche distinguono, ai fini della tassazione, gli impianti installati nell’ambito di:
- attività commerciali
- attività NON commerciali
- aziende agricole
Nelle installazioni realizzate e utilizzate nell’ambito di una attività commerciale le tariffe incentivanti assumono rilevanza fiscale, in quanto costituiscono un ricavo.
Quando si può identificare un’attività d’ impresa o commerciale? Quando l’impianto fotovoltaico
NON è al servizio di una abitazione domestica, di un condominio o di una sede di un ente non
commerciale. Ovvero quando NON è destinato principalmente al soddisfacimento del fabbisogno energetico di queste.
In questo caso il soggetto responsabile dell’impianto è un imprenditore, o comunque un soggetto con partita iva, o lavoratore autonomo che vende al gse o al mercato l’energia prodotta in eccesso.
In questa situazione l’incentivo costituisce un ricavo ed è quindi soggetto ad IRPEF (o IRES), IRAP ed alla ritenuta d’acconto del 4 per cento.
Per i lavoratori autonomi la ritenuta del 4% si applica solo per l’incentivo relativo alla parte di energia venduta.
Nelle installazioni realizzate e utilizzate nell’ambito di una attività NON commerciale le tariffe incentivanti NON assumono rilevanza fiscale se l’impianto fotovoltaico è inferiore o uguale ai 20 Kw di potenza. Rientrano nell’ambito di attività non commerciali i soggetti responsabili che siano:
- persone fisiche
- enti non commerciali
- condomini
- o comunque tutti i soggetti che non utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività di impresa, arte o professione
L’impianto fotovoltaico deve essere inoltre posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale.
Gli impianti sopra i 20 Kw o comunque tutti quelli che non hanno queste caratteristiche, sono soggetti agli obblighi fiscali e amministrativi per la parte dell’energia venduta e non autoconsumata, saranno quindi soggetti ad Irpef/Ires, Irap e ritenuta del 4%.
Fanno eccezione a questa disciplina i soggetti responsabili quali: lo Stato, gli Enti Locali, le Regioni, le Associazioni e gli enti di gestione del demanio pubblico.
Un caso a sé è costituito, invece, dalle aziende agricole. Nel caso in cui i soggetti responsabili siano imprenditori agricoli, infatti, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica produce reddito agrario , ma questo vale solo per l’energia fotovoltaica generata dai primi 200 Kw dell’impianto. L’energia prodotta in più rispetto a quella imputabile a questi 200 Kw viene considerata reddito d’impresa da attività commerciale.
Fanno eccezione a tale soglia gli impianti oltre i 200 Kw che:
- sono integrati o parzialmente integrati su strutture aziendali già esistenti
- generano un volume d’affari inferiore al volume d’affari generato dalla sola attività agricola
- ogni 10 Kw oltre i primi 200 installati, sono associati ad un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (questo entro il limite di un megawatt di potenza dell’impianto).
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”