La tanto attesa semplificazione sugli adempimenti burocratici per gli impianti fotovoltaici è giunta ai nastri di partenza. Vediamo cosa cambia rispetto alle procedure attuali e quando essa può essere utilizzata.
Modello unico per il fotovoltaico
La semplificazione citata si contraddistingue per l’entrata in vigore del cosiddetto “modello unico” da utilizzare per tutte le fasi di realizzazione dell’impianto fotovoltaico (dalla costruzione all’esercizio dell’impianto stesso). In estrema sintesi, la pratica burocratica viene assunta dal gestore di rete, e il possessore del futuro impianto non è quindi più tenuto a presentare le pratiche di autorizzazione al comune dove sarà realizzato l’impianto stesso. Inoltre decade per il possessore l’obbligo di registrare l’impianto al portale portale Terna (sistema Gaudì), così come l’obbligo di presentazione della pratica per lo scambio sul posto al GSE.
Il gestore di rete diventa quindi l’unico interlocutore del possessore dell’impianto fotovoltaico e il soggetto che si occuperà quindi di tutto l’iter del caso. Oltre agli obblighi decaduti descritti in precedenza il nuovo modello unico rende obsoleta anche la pratica per l’impatto paesaggistico dell’impianto, che viene però mantenuta solo per gli impianti situati nei centri storici o negli edifici sottoposti a tutela (per motivi come l’interesse storico).
Un’importante novità per la pratica regolata dal modello unico è anche la riduzione dei costi da sostenere per le pratiche, che ammontano ora a 100 euro (più IVA). Si suppone che l’effettiva entrata in vigore della nuova modalità di presentazione delle domande accorcerà i tempi di approvazione delle stesse e che quindi i possessori degli impianti fotovoltaici godano di un vantaggio in termini di semplificazione e di tempi di realizzazione.
Quando utilizzare il modello unico per il fotovoltaico
Tuttavia la semplificazione descritta non può essere utilizzata per tutte le tipologie di impianto. Il modello unico potrà essere utilizzato solo nel caso in cui il futuro possessore dell’impianto sia già dotato di un punto di prelievo in bassa tensione, che dovrà essere attivo al momento di presentazione della domanda.
L’impianto progettato inoltre non potrà avere una potenza superiore rispetto a quella disponibile nel punto di prelievo già presente e non dovrà inoltre avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20kW. Inoltre l’impianto dovrà essere concepito per essere posizionato sui tetti degli edifici e non potranno essere presenti altri impianti sullo stesso punto di prelievo.
Infine in fase di presentazione della domanda viene richiesta anche l’adesione all’accesso per lo scambio sul posto, condizione necessaria per la validità della domanda stessa (sono quindi esclusi dal modello unico coloro che non intendono avvalersi di questa opzione).
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