Gli impianti fotovoltaici installati non sono più categorizzati per tipologia di installazione (integrati, parzialmente integrati e non integrati), ma vengono classificati in “impianti solari fotovoltaici posti sugli edifici ” e “altri” impianti.
Cosa intende esattamente la normativa per impianto fotovoltaico “posto su edificio”?
Cosa intende la normativa per “ edificio “ ?
La normativa definisce fisicamente un edificio come:
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici.
In realtà ciò che contraddistingue e caratterizza concretamente un edificio è la sua destinazione d’uso. Si distinguono 8 possibili destinazioni d’uso:
- Residenzialità e assimilabili. La residenzialità può essere continuativa o saltuaria e può comprendere anche l’ albergazione
- Attività d’ufficio e simili. Devono però essere differenziabili da eventuali strutture produttive contigue
- Ospedaliere, cliniche, case di cura e simili
- Attività ricreative , associative o di culto
- Attività commerciali (negozi, magazzini, supermercati, …)
- Attività sportive e servizi di supporto ad esse
- Attività scolastiche
- Attività industriali artigianali o comunque produttive
Cosa si intende per impianto fotovoltaico su edificio ?
Cosa non è edificio?
Non rientrano nella categoria di impianti posti su edifici le pergole , le serre , le barriere acustiche , le tettoie , le pensiline e tutte le strutture temporanee anche se posizionate sui tetti o sulle pareti verticali degli edifici.
Cosa è edificio?
Rientrano nella tipologia di impianti fotovoltaici posti su edifici:
- moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°.
Se è presente una balaustra perimetrale l’asse mediano dei moduli deve essere al di sotto dell’altezza della balaustra.
Se non è presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli non deve superare i 30 cm dal pavimento, - moduli fotovoltaici posizionati su tetti a falda e complanari alla superficie del tetto (integrati o no al tetto),
- moduli installati su altri tipi di tetti, per es. tetti a volta , ma comunque complanari al piano tangente del tetto e comunque appoggiati ad esso,
- moduli su edifici installati con funzione di frangisole.
In questo caso i pannelli possono essere fissati alla facciata (anche non complanari alla parete) al fine di produrre ombreggiamento o schermatura di superfici trasparenti.
Nel primo caso, per produrre ombreggiamento, possono risultare simili a piccole tettoie attaccate alla parete e sopra delle finestre. Però, non possono essere più lunghi del doppio della somma delle lunghezze delle finestre sopra cui sono posizionati. Per es., se si hanno due finestre vicine e larghe un metro l’una, il frangisole non potrà essere più largo di 4 metri.
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