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Quinto conto energia

Ultimo aggiornamento: 20-11-2012

Quinto conto energia. A soli quattordici mesi dall’avvio del quarto conto energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico, era approvato in via definitiva, il 9 luglio 2012, il testo del quinto conto energia per l’incentivazione del fotovoltaico.

L’11 aprile 2012 era stato varato dal Ministro per lo Sviluppo Economico C. Passera, il primo schema di decreto ministeriale relativo al quinto conto energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico, tre mesi dopo il testo è stato approvato nella sua versione definitiva, dopo essere passato al vaglio dell’ Autorità per l’Energia e della Conferenza Unificata Stato Regioni.

In realtà nuove disposizioni ed aggiornamenti erano già previsti dal decreto del quarto conto energia (per la precisione, dall’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011) qualora i costi cumulativi degli incentivi avessero superato complessivamente la soglia di 6 miliardi di euro.

 

Quando è entrato in vigore il quinto conto energia

Il quinto conto energia è entrato in vigore 45 giorni dopo il raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di euro di costo cumulativo degli incentivi. E’ entrato in vigore il 27 agosto 2012.
La data esatta, fissata in relazione al raggiungimento di tale soglia, è stata fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica. Ad oggi abbiamo infatti superato la soglia dei 6 miliardi di costo cumulato annuo degli incentivi.

Per le amministrazioni pubbliche, invece, il quinto conto energia entrerà in vigore solo dopo il 31 dicembre 2012. Gli impianti realizzati quindi su edifici pubblici o su aree delle pubbliche amministrazioni potranno usufruire fino a dicembre 2012 delle condizioni incentivanti più favorevoli.

quinto conto energia

Il quinto conto energia è per i piccoli e medi impianti fotovoltaici

 

Cosa prevede il quinto conto energia fotovoltaico

Innanzitutto, prevede un tetto annuale di spesa: il quinto conto energia prevede un tetto massimo per gli incentivi di 700 milioni di euro annui, (inizialmente era di 500 milioni di €).

Secondariamente: tra le novità principali del decreto ci sono nuovi criteri di priorità e di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici idonei ad accedere agli incentivi.
Solo gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 12 Kwp di potenza installata possono accedere agli incentivi senza passare attraverso l’iscrizione al registro curato dal Gse. Tutti gli altri impianti al di sopra dei 12 Kwp di potenza dovranno iscriversi al registro che definirà una graduatoria di accesso agli incentivi.
Ci sono però alcune categorie di impianti che  possono evitare l’iscrizione al registro pur essendo sopra i 12 Kw.

 

Chi può bypassare l’ iscrizione al registro ?

Le seguenti categorie:
– gli impianti tra i 12 ed i 20 Kw di potenza  che accettano di farsi decurtare la tariffa incentivante del 20%
– gli impianti fotovoltaici  inferiori ai 50 Kw di potenza realizzati su tetti e tettoie al posto di eternit o amianto
– gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
– gli impianti a concentrazione
– gli impianti posti su edifici ed aree della pubblica amministrazione aggiudicati a seguito di gara d’appalto.

(Per gli ultimi tre punti c’è il limite dei 50 milioni di euro di costo cumulato degli incentivi per ciascuna tipologia).

 

Priorità di iscrizione al registro

In ordine di importanza indichiamo i principali criteri indicati nel decreto che definiscono le priorità di inserimento nel registro.
Il primo principale fattore di priorità è la realizzazione di impianti in sostituzione di eternit e amianto sui tetti di edifici e capannoni.
Come secondo principale criterio di priorità c’è la classe energetica dell’edificio su cui è posto l’impianto: la classe energetica maggiore avrà priorità di accesso al registro. L’edificio deve essere comunque almeno di classe D o superiore.
Questo dovrà essere infatti dotato obbligatoriamente di certificazione energetica in corso di validità al momento della richiesta di iscrizione al registro incentivi.
Altri criteri di priorità sono: impianti realizzati con componenti “made in EU” , impianti realizzati su siti contaminati o discariche esaurite, e impianti realizzati, nell’ ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.

Altri due “insoliti”  criteri sono:
– la facoltà di richiedere, da parte del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, uno sconto del 5% sulla tariffa incentivante: se un titolare impianto è disposto a chiedere meno incentivo, avrà priorità di accesso al registro
– la priorità per gli impianti fino ai 200 Kw di potenza asserviti ad attività produttive

Altri criteri di priorità sono infine: il momento di presentazione delle richieste, ovvero la data di ottenimento delle autorizzazioni, ed il dimensionamento dell’impianto agevolando le potenze minori.

 

Le tariffe incentivanti

L’incentivo è distribuito attraverso una tariffa incentivante che prevede:

– una quota omnicomprensiva
– una quota autoconsumo

La prima è omnicomprensiva in quanto include in sè la componente di incentivazione e la componente  di valorizzazione  dell’energia prodotta e immessa in rete. In altre parole: se prima c’erano da un lato la tariffa incentivante e dall’altro i rimborsi dello scambio sul posto (o del ritiro dedicato), il nuovo regime prevede  una tariffa “forfettaria” che include entrambi queste componenti incentivanti. Non c’è più quindi tariffa incentivante e vendita, ma una tariffa unica omnicomprensiva.
La tariffa omnicomprensiva è riconosciuta all’energia prodotta e immessa in rete.

La seconda tariffa, la tariffa autoconsumo,  è invece assegnata alla quota di energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico ed autoconsumata.

Nel nuovo conto energia ci sono anche i premi per la sostituzione di eternit e amianto col fotovoltaico e  per gli impianti realizzati con componenti “made in europe”. Valgono sul premio per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva:

  • per impianti inferiori ai 20 kW in sostituzione dell’amianto:
    30 euro/MWh fino a tutto il 2013
    20 euro/Mwh fino al 2014
    10 euro/MWh dal 2015 in poi
    ;
  • per gli impianti con componenti “made in EU” il premio è di:
    20 euro/MWh fino a tutto il 2013
    10 euro/Mwh fino al 2014
    5 euro/MWh dal 2015
  • per gli impianti sopra i 20 kW in sostituzione dell’amianto il premio è di:
    20 euro/MWh fino a tutto il 2013
    10 euro/Mwh fino al 2014
    5 euro/MWh dal 2015

Anche nel quinto conto energia, inoltre, c’è la differenziazione tariffaria tra impianti su edifici ed “altri impianti fotovoltaici“.
Ed anche nel quinto conto energia, infine, agli impianti installati su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche è riconosciuta una tariffa incentivante pari alla media aritmetica tra quella riconosciuta per gli impianti “su edifici” e gli “altri impianti fotovoltaici”.

Le serre fotovoltaiche, per essere riconosciute come tali ai fini degli incentivi, devono avere la copertura occupata dai pannelli fotovoltaici per non più del 30% della superficie totale della coperura stessa, o meglio: la “proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici” non deve superare il 30% della superficie totale occupata dalla serra.

Per il primo semestre di applicazione del quinto conto energia, il decreto prevede le seguenti tariffe incentivanti:

 

 

tariffe incentivanti primo semestre quinto conto energia fotovoltaico 2012

Quinto conto energia fotovoltaico : tariffe incentivanti – primo semestre (2012 – 2013)

 

Qui tutte le tariffe incentivanti del quinto conto energia.

 

I requisiti per accedere alle tariffe incentivanti

Gli impianti fotovoltaici, per accedere agli incentivi, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

– essere installati su edifici dotati di certificazione energetica in corso di validità
– essere installati in sostituzione di amianto o eternit
– essere installati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie o pensiline
– essere installati su discariche esaurite o siti contaminati
– essere installati secondo le direttive dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni.

 

Le spese di gestione pratiche a Gse

Un ultimo punto di novità è il pagamento di spese di gestione pratica al gse con nuovi criteri: a partire dal 1 gennaio 2013 il Gse chiederà 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia autoprodotta e incentivata.
Per i nuovi impianti incentivati ai sensi del quinto Conto Energia, invece, andranno versati:

  • 3 euro per chilowatt di potenza per gli impianti fino a 20 Kw di potenza
  • 2 euro per quelli maggiori

 

 

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, devono essere inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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23 Commenti

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