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Quinto conto energia: quali impianti bypassano il registro ?

Ultimo aggiornamento: 23-07-2012
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Il quinto conto energia, come indicato in quest’altro articolo,  tra le novità principali prevede nuovi criteri di priorità e di iscrizione al registro (tenuto dal Gse) per gli impianti fotovoltaici idonei ad accedere agli incentivi. Ricordiamo che il registro era già presente nel precedente conto energia, ma era rivolto solo ai grandi impianti fotovoltaici. Ora, con il quinto conto energia, l’iscrizione al registro è estesa a tutti gli impianti sopra i 12 Kw di potenza ed è il requisito fondamentale per accedere alle tariffe incentivanti.

In linea generale, solo gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 12 Kwp di potenza quindi possono da settembre (per la precisione: dal 27 agosto 2012) accedere agli incentivi senza passare attraverso l’iscrizione al registro curato dal Gse.  Tutti gli altri impianti al di sopra dei 12 Kwp di potenza dovranno iscriversi al registro che definirà una graduatoria di accesso agli incentivi.
Ci sono però alcune eccezioni. Determinate categorie di impianti possono infatti evitare l’iscrizione al registro pur essendo di potenza superiore ai 12 Kw.

Fermi restando i limiti generali di incentivazione del quinto conto energia (cioè una soglia massima di costo cumulativo degli incentivi di 6,7 mld di euro l’anno)  alcune tipologie di impianti fotovoltaici accedono direttamente alle tariffe incentivanti, trattate in questo articolo, senza passare dell’ iscrizione al registro.

Quinto conto energia e registro

Quali impianti fotovoltaici bypassano il registro ?

Innanzitutto la regola generale: come detto sono esclusi dall’onere di iscrizione al registro e dall’ inserimento in graduatoria tutti gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’ impianto non superiore ai 12 kW.

In secondo luogo sono esonerati dall’iscrizione al registro gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture e tetti contenenti eternit o amianto.

In terzo luogo sono esonerati gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, senza specifici limiti di dimensionamento,  fino al raggiungimento di un  costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro.

Sono inoltre esonerarti dall’incombenza del registro gli impianti fotovoltaici a concentrazione , anche in questo caso fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro.

In quinto luogo sono esenti da registro gli impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di “procedure di pubblica evidenza”. Anche qui la condizione è valida però fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro.

Da ultimo possono bypassare l’iscrizione al registro tutti quegli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 12 kW e 20 kW, che richiedano una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
In tal caso sono inclusi anche gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW.

 

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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