Una questione che è stata particolarmente controversa fin dalle origini è relativa alla classificazione degli impianti fotovoltaici al catasto. Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili o beni immobili? Gli impianti fotovoltaici sono soggetti all’obbligo di un autonomo accatastamento? Come vengono considerati ai fini delle imposte e della rendita catastale?
Tutto dipende, non dall’amovibilità o meno dell’impianto, come si sarebbe portati a pensare. Tutto dipende dall’entità dell’impianto in termini di dimensioni occupate e di potenza erogata.
Nello specifico, inoltre, l’agenzia ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
L’agenzia delle entrate ha chiarito questi ed altri aspetti con una circolare, la 36/E del 19-12-13, relativa ai profili catastali ed agli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici.
Ecco quando un impianto fotovoltaico è considerato un bene mobile che influisce sulla rendita catastale dell’edificio, quando è considerato un bene mobile che non cambia la rendita catastale e quando è invece considerato un bene soggetto ad accatastamento autonomo, come bene immobile.
Casi in cui l’impianto fotovoltaico è un bene mobile che non cambia la rendita catastale dell’edificio dove è installato
Si tratta per lo più dei piccoli impianti fotovoltaici domestici singoli, condominiali e di altri piccoli impianti installati a terra. In questi casi non c’è nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nè come unità immobiliare autonoma, nè come elemento che modifica la rendita catastale.
L’impianto in questo caso deve essere:
– inferiore o uguale ai 3 kw di potenza
– oppure, per i condomini: la potenza complessiva non deve essere superiore a tre volte il numero degli appartamenti del condominio. Ad esempio: in un condominio di 10 appartamenti l’impianto per non essere rilevante ai fini catastali non deve superare i 30 kw di potenza
– oppure, per gli impianti a terra: la volumetria complessiva occupata dagli impianti non deve essere superiore ai 150 metri cubi (l’area considerata comprende il perimetro dell’intera installazione per un’altezza pari all’asse mediano dei pannelli inclinati installati sui supporti a terra).
Casi in cui l’impianto fotovoltaico è un bene mobile che cambia la rendita catastale dell’edificio dove è installato
In linea generale se l’impianto è superiore ai 3 kw di potenza gli edifici che lo ospitano devono essere accatastati nella categoria D1 come “Opifici”(oppure D10, come “immobili rurali”). In questo caso gli impianti concorrono alla determinazione della rendita catastale dell’edificio e devono essere dichiarati all’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio.
Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (o sue pertinenze) che non siano posti al servizio dell’abitazione non c’è obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, perchè vengono considerati alla stregua di qualsiasi altro impianto dell’edificio stesso: sono, in questo caso, parte integrante dell’unità immobiliare e sono considerati beni mobili ‘apposti’ sull’edificio (non beni immobili).
In questo caso il bene mobile (l’impianto fotovoltaico sul tetto) aumenta la rendita catastale dell’edificio, ma è una pertinenza dell’edifico stesso.
In linea generale, quindi, i piccoli impianti fotovoltaici domestico-residenziali non hanno in genere un’autonoma rilevanza catastale in quanto sono delle semplici pertinenze degli edifici. Nello specifico: se sono inferiori o uguali ai 3 kw di potenza non devono essere dichiarati al catasto. Se invece sono superiori ai 3 kw di potenza devono essere dichiarati all’agenzia del territorio ed aumentano la rendita catastale della casa.
Casi in cui l’impianto fotovoltaico è un bene immobile
Un’ unità immobiliare viene definita tale anche se è una costruzione apposta sopra un edificio. Ciò che è determinante è che deve avere una sua autonomia funzionale e reddituale. Quindi un impianto fotovoltaico di una certa dimensione, abbastanza rilevate, è anch’esso un bene immobile.
E’ il caso dei grandi impianti fotovoltaici installati a terra, ma non solo: è anche il caso degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.
Impianti che hanno la capacità di produrre un reddito “temporalmente rilevante”
Chi stabilisce come definire ogni singolo caso è l’Agenzia del Territorio, tramite il suo ufficio territoriale, che valuta di volta in volta se l’impianto dovrà essere soggetto ad un autonomo accatastamento (come unità immobiliare a sè).
Fonte: Circolare n.36/E Agenzia Entrate (19 dicembre 2013)
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”
Se non ho capito male:
– Impianti inferiori o uguali ai 3 kw di potenza non si paga nulla in più.
– Impianti superiori ai 3 kw di potenza vanno ad aumentare la rendita catastale della casa, e si paga in più.
FORMULA PER ACCATASTAMENTO
VC=VALORE CATASTALE
RC=RENDITA CATASTALE
VC= RC x 1,05 x 110 = RC x 115,5 (se A1-A9 prima casa)
VC= RC x 1,05 x 120 = RC x 126 (se non prima casa o A11)
VC= RC x 1,05 x 60 = RC x 63 (se A10)
Il valore attualizzato dell’impianto Fv è dato da:
V fatturato x 0,75 (deprezzamento) x 0,5 (attualizzazione al 88-89), e deve essere inferiore al 15% di VC
QUINDI nella stragrande maggior parte dei casi, ovvero impianto su prima casa, abbiamo che:
Vimp x 0,75 x 0,5 < 0,15 x RC x 1,05 x 110
ovvero
Vimp x (0,75×0,5)/(0,15×1,05×110)= Vimp x 0,021645 < RC
oppure Vimp < 46,2 RC
Se seconda casa Vimp < 50,4 RC
Se studio Vimp < 25,2 RC
QUINDI
prendete la Rendita catastale
motiplicatela per 46,2
se è MAGGIORE di quanto avete pagato l'impianto, potete dormire sogni tranquilli fino al prossimo DL/circolare agenzia entrate/governo etc…forse!
Queste considerazioni, che qui riporto, sono state analizzate insieme ad altri utenti di altro forum.
saluti
Salve se ho capito bene quando Vimp inferiore di46,2 RC non aumenta neanche rendita catastale
Si, secondo il ragionamento sopra riportato.
Consiglio sempre e comunque di parlarne congiuntamente con i propri commercialisti e geometri/tecnici di fiducia…
saluti
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