Casa nuova e fonti rinnovabili da qualche anno sono due termini che viaggiano in parallelo: la casa nuova, per legge, deve produrre con le fonti rinnovabili una certa quota di energia necessaria al proprio sostentamento: sia che si tratti di energia termica (riscaldamento), sia che si tratti di energia elettrica, sia che si tratti di entrambe. Questo è il principio decretato dal 2011, attraverso il D.Lgs. 28/2011, e che dal 2014 viene aggiornato con alcuni parametri.
Ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per tagliare le emissioni inquinanti è un obiettivo che l’Unione Europea si è posta da tempo attraverso i famigerati “obiettivi 20 20 20”. Anche il nostro paese è soggetto alle direttive europee sul clima e per questo motivo nel 2011 è stato emesso un decreto legge che prevede, attraverso scaglioni annuali e progressivi, nuove norme sul taglio delle emissioni. Si tratta del D.Lgs. 28/2011 che regola, tra le altre, le prassi edilizie in materia di approvvigionamento energetico per le nuove costruzioni.
Casa nuova e fonti rinnovabili, dunque, secondo il decreto, devono andare di pari passo: deve essere garantita obbligatoriamente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che si tratti di pannelli solari termici, fotovoltaici o altro.
Il decreto, meglio conosciuto come “decreto rinnovabili” ogni anno prevede un aggiornamento progressivo da qui al 2020. Vediamo quali sono i punti principali del decreto e cosa comporta dal 2014 sulla realizzazione di case nuove o ristrutturazioni rilevanti.
Innanzitutto la norma si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione, intendendo con ciò gli edifici la cui richiesta di inizio lavori sia stata presentata dopo l’emissione del decreto, cioè dopo il 29/03/2011. Sono soggetti al decreto anche gli edifici già esistenti ma per cui si attua una ristrutturazione importante, che riguarda almeno mille metri quadri di superficie.
Il decreto stabilisce che, per tutte le case costruite o ristrutturate dal 1 gennaio 2014, la produzione di acqua calda sanitaria debba essere prodotta al 50% da fonti rinnovabili.
Le percentuali previste, invece, per coprire il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria devono essere di minimo il 35% dei consumi termici totali. Nello specifico:
- 35% per le case private
- 38,5% per gli edifici pubblici
- circa 17 e 19% per le costruzioni situate nei centri storici (per via dei vincoli architettonici)
L’impresa edile, dunque, deve occuparsi contemporaneamente di casa nuova e fonti rinnovabili.
Produrre con le fonti rinnovabili, in un contesto edilizio, vuol dire principalmente due cose: l’utilizzo di pannelli solari termici e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione, rispettivamente, di energia termica ed energia elettrica. I pannelli solari dovranno essere per lo più situati e, ove possibile, integrati nei tetti (o almeno aderenti), in modo da ridurre il loro impatto visivo e ambientale. Anche la tutela paesaggistica e delle “belle arti” è garantita: sono esclusi dall’applicazione letterale del decreto, infatti, tutti gli edifici identificati dai beni culturali e del paesaggio.
Casa nuova e fonti rinnovabili: quanto fotovoltaico deve avere?
Dal 2017 c’è un nuovo parametro. Il fotovoltaico minimo che deve essere installato è dato dal risultato di una semplice formula:
P = S / K (S diviso K)
- P è la potenza elettrica minima che deve essere installata col fotovoltaico.
- S è la superficie in pianta dell’edificio.
- K è una costante che cambia di anno in anno. Dal 1 gennaio 2017 questo valore è 50.
Ecco qualche esempio.
Una casa nuova che occupa una superficie in pianta di 100 metri quadrati dovrà avere un impianto fotovoltaico di minimo 2 Kwp.
Una casa nuova che occupa una superficie di circa 50 metri quadrati dovrà avere un impianto di minimo 1 Kwp di potenza.
In ogni caso il decreto legge definisce un nuovo rapporto tra casa nuova e fonti rinnovabili. Il decreto è vincolante, per le imprese, e qualora non fosse rispettato il Comune ha facoltà di porre il veto al rilascio dei titoli edilizi.
Il provvedimento è sicuramente un grande passo avanti per l’utilizzo dell’energia rinnovabile anche nel nostro paese: ci auguriamo che le leggi di costruzione vengano rispettate e che lo Stato, dal canto suo, faccia il possibile per mettere i cittadini nella possibilità di attuare queste norme.
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”
Ciao Rosalba
Leggi bene l’articolo di testa.
L’ articolo riporta IL DOVERE MINIMO DI INSTALLAZIONE non il DIRITTO.
Il tutto in caso di Nuove Costruzioni o di Importanti Ristrutturazioni ( e non saprei dire da dove inizia ad essere “importante” una ristrutturazione).
Comunque il Fotovoltaico in quanto DOVERE PER LE NUOVE COSTRUZIONI non è tassativo ma solo alternativo ad altre forme possibili tese al risparmio energetico e all’uso di Fonti Energetiche rinnovabili o perenni previste quali caldaie a pellet, pompe di calore, generatori elettrici eolici.
Nel caso delle Villette a Schiera, con Unità Abitative su due o tre piani, e con porzioni di tetto distinte per ogni Unità Abitativa, è abbastanza frequente che il Costruttore monti di sua iniziativa un FV per ogni Unità Abitativa.
Questo perché, non sapendo a priori a chi sarà venduta la singola Unità Abitativa e i gusti del futuro acquirente, risulta più pratico montare un bel FV che contempera le imposizioni di Legge e, più o meno, può andare bene a tutti.
Tu,con la casa che hai e che si suppone “vecchia” ante Norme, non hai nessun OBBLIGO.
Hai comunque la FACOLTA’ di installarti un Impianto FV della grandezza che vuo,i in funzione solo della disponibilità di tetto di tua proprietà che ti ritrovi, e con il rispetto di eventuali norme che il tuo Comune potrebbe aver stabilite (informati presso il Comune).
Abito in una casetta, che fa parte di un “villaggetto” costituito da altre unità abitative, tutte indipendenti. Ciascuno ha un piccolo pannello solare per la produzione di acqua calda. Riscaldamento e refrigerazione sono garantiti da pompe di calore che funzionano con l’energia elettrica. Il costruttore sta montando a terra, in un’area del complesso, pannelli fotovoltaici per le necessità del condominio (luci dei vialetti, pompa del pozzo per l’irrigazione, ecc.). Noi pensiamo che debba garantirci anche un Kw circa di potenza pro capite (in funzione della superficie dell’unità abitativa). Chi ha ragione?
Grazie
Ciao Anna Tancredi
Da quale ragionamento è sorretto il vostro convincimento di avere il diritto al vostro 1 kW di potenza FV pro capite ?.
Gratis oppure a pagamento supplementare?
Nemmeno Re Salomone potrebbe trattare un qualsiasi argomento senza conoscere le motivazioni delle parti in Causa.
Ciao,
io ritenevo fosse un obbligo di legge (d.l. 28/2011 legge all. 3): per le nuove costruzioni non dovrebbe essere garantito ad ogni abitazione, da parte dell’impresa costruttrice, il 35% dei consumi termici proveniente da fonti rinnovabili per le necessità di riscaldamento e refrigerazione? Il kw l’ho dedotto dal calcolo P0S/K riportato sopra. Ho capito male?
Grazie per l’aiuto.
Ciao Anna Tancredi
In linea di principio non è che tu abbia capito male.
Però l’obbligatorietà del Fotovoltaico può dipendere da un insieme di altri fattori (anche dalla data di presentazione ed approvazione dei Progetti). Molto spesso gli Impresari che costruiscono per rivendere hanno tempi di realizzazione molto lunghi data la attuale fase di stagnazione del “mercato”.
Tieni comunque presente una cosa che è sicura : Se tu ritieni di tua utilità impiantare un tuo FV e se la situazione del tuo tetto lo consente potrai sempre farlo avendo anche la soddisfazione di risparmiare parecchi soldi potendo contare sugli attuali sgravi fiscali (- 50 detraibili Irpef in 10 anni).
Quando il FV (come ora avviene) deve essere installato contestualmente alla costruzione della casa (previsto obbligatoriamente nel Progetto approvato) non hai diritto a nessuno sgravio sui costi sostenuti.
In pratica il costo del Fv installato viene sostenuto per intero (come quello dei muri, pavimenti, finestre,….) da chi costruisce la casa e la storia finisce li.
Se la casa viene costruita da un Imprenditore, che poi la vende ad un Privato, la situazione peggiora in quanto il Costruttore vorrà sicuramente rientrare dalle spese sostenute, con l’aggiunta del suo guadagno.
Nel migliore dei casi ricaricherà quantomeno il costo della sua Esposizione Bancaria.
Grazie.
Buonasera, ho un dubbio sul parametro S per il conteggio del fabbisogno di FV.
IO ho comprato da poco la casa dove vivo e la certificazione energetica è A4 ma dopo poco mi sono accorto che la certificazione richiedeva un fotovoltaico che non è esistente.
dopo aver sollevato il problema il costruttore che non ha chiuso in cantiere e le agibilità sono parziali, si sta muovendo per installare un FV di 7 Kw sui box perchè il comune lo obbliga, e intende collegarlo alle poche luci del cortile interno e il resto in rete.
La variabile S è di 506 metriq che comprende tutto il corpo fabbrica, ma la mia unità è di soli 100mq.
la mia perplessità è:deve considerare il totale edificio e dare un FV in rete o prendere come S la superficie della singola unità, che ha 2 muri in comune con gli altri condomini, ma dare esclusivamente ad essa l’impianto dimensionato in base al risultato? e per ovvietà a tutti gli altri con lo stesso calcolo?
Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio