Anche nel quinto conto energia, come nel precedente, il legislatore prevede un premio per i titolari degli impianti realizzati con componenti fabbricati in europa.
In un mercato sempre più globalizzato, mercato in cui Cina ed Asia, in quanto a prezzi, non hanno praticamente concorrenti, il premio per il “made in EU / SEE” per i moduli e gli inverter europei è riconosciuto essere un sostegno per incentivare ed agevolare la produzione e l’economia europea, che evidentemente viaggia su altri parametri di costo rispetto a quella asiatica.
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia autoconsumata in sito sono incrementate, per gli impianti fotovoltaici “classici” e “innovativi” con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE / SEE, del seguente premio, in relazione alla data di entrata in esercizio dell’impianto:
- 0,020 €/KWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 0,010 €/KWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 0,005 €/KWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
Questo premio, da sommare alle tariffe incentivanti del quinto conto energia, è cumulabile con quello dedicato agli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di tetti in eternit o amianto.
Ma cosa si intende esattamente per “impianti fotovoltaici con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE”?
Ovviamente per queste definizioni ci sono precisi criteri di discernimento: in un mondo globalizzato ogni prodotto può contenere componenti che provengono dalle più disparate aree geografiche e diverse fasi di assemblaggio possono essere attuate in luoghi diversi del pianeta.
Il decreto, all’articolo 2, definisce gli impianti “made in EU” come quegli impianti che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Più precisamente, gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:
- i moduli fotovoltaici devono avere l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica: la Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti.
Questo certificato serve ad identificare l’origine del prodotto, per dimostrare che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno di paesi dell’Unione Europea (o SEE):
– per i moduli in silicio cristallino: la stringatura delle celle, l’ assemblaggio, la laminazione ed i test elettrici;
– per i moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): il processo di deposizione, di assemblaggio, di laminazione ed i test elettrici;
– per i moduli in film sottile su supporto flessibile: la stringatura delle celle, l’ assemblaggio, la laminazione ed i test elettrici;
– per i moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti precedenti, a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità (in questo caso, all’interno dell’ attestato di Factory Inspection va resa esplicita anche la “tipologia di non convenzionalità e/o la specialità“).
- Per i gruppi di conversione, inoltre, deve essere rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno di Paesi europei o dello Spazio Economico Europeo:
– progettazione,
– assemblaggio,
– misure
– collaudo.
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