Articolo aggiornato: autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici.
Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere autorizzati attraverso tre differenti modalità: la semplice comunicazione preventiva al Comune che oggi si chiama CEL (Comunicazione in Edilizia Libera), la PAS Procedura Abilitativa Semplificata (ex DIA – Denuncia di Inizio Attività) o l’ Autorizzazione Unica (AU).
Questo definizioni prendono piede dal Decreto Legislativo n.28 del 3/3/2011 (art.6).
I primi due casi li abbiamo visti nell’articolo Linee guida nazionali per l’ Autorizzazione degli impianti solari fotovoltaici . All’interno dei criteri dettati da queste linee guida, ogni Regione ha comunque adottato normative proprie.
In linea di massima possiamo dire (senza considerare particolari vincoli ambientali e paesaggistici) che tendenzialmente
- gli impianti collocati sugli edifici e loro pertinenze e
- gli impianti a terra inferiori ai 20 Kwp di potenza,
richiedono la semplice Comunicazione preventiva al Comune di ubicazione dell’impianto o la Procedura Abilitativa Semplificata – PAS (o Denuncia di Inizio Attività – DIA) anch’essa di competenza comunale.
Gli impianti, invece, non collocati su edifici superiori ai 20 Kwp di potenza necessitano dell’ Autorizzazione Unica a seguito di Procedimento Unico.
Cosa è l’ Autorizzazione Unica ? E quando è prevista per l’autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico ?
Fatto salvo quanto previsto per i casi in cui sono sufficienti la semplice comunicazione preventiva all’amministrazione locale o la DIA (vedi l’articolo sopra linkato), la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica (e delle opere ad essi connesse) sono soggetti ad Autorizzazione Unica, autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia da essa delegata.
L’Autorizzazione Unica è un provvedimento che costituisce titolo a costruire e mettere in funzionamento un impianto (e le opere ad esso connesse) in conformità al progetto approvato e nei termini nel progetto previsti.
Nel caso in cui un progetto di impianto fotovoltaico interessi il territorio di più Regioni o di più Provincie delegate la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’ente nel quale sono installati il maggior numero di pannelli, anche se, in tal caso, i diversi enti devono dialogare e accordarsi tra loro.
Cosa deve contenere l’istanza da presentare per l’Autorizzazione Unica?
L’istanza deve essere corredata con la seguente documentazione:
- progetto definitivo dei lavori comprensivo di: connessione alla rete, opere connesse alla posa dell’impianto e sua dismissione
- relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, indicante: i dati del proponente, analisi della producibilità dell’impianto, la descrizione dei lavori (fasi, tempi, modalità di esecuzione) e del piano di dismissione dell’impianto
- una stima dei costi di dismissione
- documentazione relativa all’area di installazione (idoneità a costruire, dati catastali, ecc..)
- preventivo per la connessione alla rete elettrica nazionale, redatto dal gestore di rete
- certificato di destinazione urbanistica , estratto dei mappali e, se prevista, la relazione paesaggistica
- eventuale documentazione per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ed eventuale valutazione di impatto ambientale
- eventuale ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
- impegno ad emettere una corresponsione a garanzia degli interventi di smantellamento dell’ impianto
Nei casi in cui l’impianto non è situato in zone particolari sottoposte a tutela, inoltre, deve essere fatta una comunicazione alle competenti soprintendenze per alcune verifiche.
L’autorizzazione Unica , infine, prevede una tempistica per l’avvio e la conclusione della messa in opera dell’impianto. Decorsi i termini indicati, salvo proroga, il provvedimento perde efficacia.
Leggi l’articolo aggiornato: l’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici.
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