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Energia e libero mercato : cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia

Ultimo aggiornamento: 12-03-2011


Prima del processo di liberalizzazione avviato dal Decreto Bersani il mercato dell’energia elettrica era caratterizzato da monopolio statale. Il mercato energetico funzionava così: ad ogni area territoriale era associato un operatore di riferimento (Enel o le ex-municipalizzate) che si occupava sia della distribuzione che della fornitura (vendita) dell’energia elettrica, con prezzi e condizioni di fornitura stabilite per legge.

Oggi, invece, con il libero mercato dell’ energia, vengono innanzitutto separate le funzioni:

  • da un lato c’è il distributore (ad es. Enel distribuzione),
  • dall’altro lato c’è il fornitore energetico ( o venditore) che propone la sua offerta sul libero mercato.

L’utente, mentre non può scegliere il distributore, ha facoltà, su base volontaria, di accedere al libero mercato e di scegliersi il proprio fornitore. Per intenderci, è lo stesso meccanismo messo in atto con la telefonia negli anni addietro.

Coerentemente a quanto stabilito dalla Comunità Europea ogni utente finale ( domestico o azienda ) entrando nel “mercato libero” ha facoltà di scegliere da quale fornitore e a quali condizioni comprare energia potendo optare per un tipo di contratto che meglio rispecchia i propri consumi energetici e le proprie condizioni di utilizzo.

E’ da notare qui, che la parte della bolletta che il fornitore può diminuire, non riguarda le voci afferenti ai costi di trasporto, di distribuzione, delle compenenti A e UC, imposte, ecc, Queste voci, che il cliente paga al fornitore, vengono in realtà rigirate interamente ai rispettivi soggetti erogatori. La parte di bolletta che il fornitore può modificare riguarda solo i “costi di generazione” (o servizi di vendita ) che pesano per circa il 50 per cento sul totale della bolletta.

Quindi, ogni utente che compie tale scelta entra nel cosiddetto mercato libero. Tale opzione non è obbligatoria, ma effettuata su base volontaria e chi decide di rimanere nell’attuale situazione, non effettuando alcuna scelta, rimane nelle condizioni economiche “di maggior tutela” o in “regime di salvaguardia” definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

Chi è il cliente in regime di maggior tutela

Il cliente in regime di maggior tutela è l’utente che non ha optato per il libero mercato e per questo accede alle condizioni economiche e di servizio stabilite interamente dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

I clienti che hanno i requisiti per accedere a questo tipo di regime sono quelli residenziali ( domestici ), e quelli con partita IVA con fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro e fino a 50 dipendenti.

In questo caso il servizio è gestito da operatori di riferimento territoriali (ad es. la società A2A per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, ecc.).

Chi è il cliente in regime di salvaguardia

Il cliente in regime di salvaguardia è invece l’Azienda (il cliente quindi con Partita IVA) che:

  • non abbia già optato per il libero mercato, e
  • abbia almeno una utenza sul territorio nazionale in media tensione,
  • o fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro,
  • o più di 50 dipendenti

Questo tipo di regime non riguarda quindi gli utenti residenziali domestici ed è gestito da operatori territoriali di riferimento, che regolano e definiscono le condizioni economiche, e che sono sottoposti al controllo dell’Autorità. Le tariffe applicate a questi tipi di clienti sono generalmente maggiori di quelle applicate ai clienti in regime di maggior tutela.



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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