Gli impianti fotovoltaici costituiti da moduli definiti non convenzionali o componenti speciali progettati per l’integrazione completa negli elementi architettonici degli edifici, godono nel quarto conto energia delle migliori tariffe incentivanti. Abbiamo visto nell’articolo precedente quali sono le tariffe per gli anni 2011 e 2012 (ma sono già individuate anche quelle per gli anni successivi, indicate nell’Allegato 5 al DM 5 maggio 2011, il decreto relativo al quarto conto energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico).
Le tariffe incentivanti previste per questa tipologia di installazione, come per le altre tipologie, vengono riconosciute per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico e rimangono fisse per tutti i 20 anni. Nel periodo successivo a questi 20 anni cessa l’erogazione degli incentivi, ma continuano i benefici derivanti, a seconda delle scelte, dallo Scambio sul Posto (attraverso l’erogazione del Contributo in Conto Scambio) o dal Ritiro Dedicato (o vendita indiretta).
Ma cosa si intende esattamente per Data di entrata in esercizio dell’impianto?
Un impianto fotovoltaico entra in esercizio quando:
- risulta collegato alla rete elettrica,
- risulta connesso con tutti i contatori previsti per il monitoraggio dell’ energia prodotta, ceduta o scambiata con la rete,
- quando sono attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica
- infine quando risultano assolti tutti gli obblighi relativi all’accesso alle reti.
Chi può beneficiare di questi incentivi “premianti” per l’integrazione architettonica totale? Sono praticamente gli stessi “soggetti responsabili” che possono beneficiare degli incentivi per i classici impianti fotovoltaici, vale a dire le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici o i condomini. Gli impianti di cui si sta parlando sono quelli rientranti nel cd. Titolo III del Decreto, ovvero quelli definiti come Impianti Solari Fotovoltaici Integrati con Caratteristiche Innovative.
Queste tipologie di impianti hanno il merito, e per questo vengono più remunerati, di inserirsi in maniera non invasiva nelle architetture degli edifici e degli immobili, costituendo parti integranti della stessa struttura edilizia. Sono progettati e sviluppati, nello specifico, per sostituire gli elementi architettonici degli edifici. Sono in ogni caso prodotti di nuova costruzione.
La data di inizio del regime incentivante del quarto conto energia è dal 1 giugno 2011. E’ da questa data quindi che gli impianti che entrano in esercizio possono godere delle nuove tariffe incentivanti, tariffe che andranno a scalare gradualmente in concomitanza col ribassamento dei prezzi delle installazioni chiavi in mano, fino al 2016. Entro questa data dovrà essere raggiunta la “Grid Parity”, ovvero la situazione di mercato in cui il prezzo dell’energia prodotta da fotovoltaico risulterà più competitiva (o meglio: minore) rispetto al prezzo dell’energia prodotta dalle tradizionali fonti fossili (da questa data in poi il fotovoltaico potrà “camminare con le proprie gambe”, senza più bisogno di essere incentivato).
Gli impianti ammessi a ricevere gli incentivi del cd Titolo III (come tutti gli altri) non sono di qualsiasi dimensionamento, anche se il range di ammissione alle tariffe è molto ampio: possono accedere agli incentivi, a tutti i tipi di incentivi, gli impianti superiori ad 1 Kw e fino a 5 Mw (5000 Kw) di potenza.
I limiti invece, per quanto riguarda le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica, sono dettati dalla specifica normativa tecnica che indica nel dettaglio i criteri e le modalità di riconoscimento dei prodotti fotovoltaici innovativi integrati negli elementi edilizi. Non ogni tipo di prodotto edilizio-fotovoltaico risulterà quindi conforme al ricevimento degli incentivi più alti, ma solo quelli specificamente certificati. Ad ogni modo devono essere prodotti edilizi innovativi, di nuova costruzione.
In particolare accedono a queste tariffe incentivanti i moduli ed i componenti fotovoltaici che hanno queste specificità:
- moduli non convenzionali e componenti speciali progettati nello specifico per integrarsi e sostituire parti architettoniche degli edifici come, per esempio, le coperture ed i tetti degli edifici, pareti e superfici opache verticali degli edifici, parti trasparenti (o semi-trasparenti) dei tetti, sottotetti e delle pareti o porzioni di edifici apribili tipo: porte, finestre, vetrate con i relativi infissi
- pannelli fotovoltaici di nuova generazione particolarmente innovativi dal punto di vista tecnologico
- pannelli solari fotovoltaici realizzati su scala industriale e fabbricati, oltre che per produrre energia, per svolgere funzioni architettoniche tipo: isolamento termico degli edifici, impermeabilizzazione dei tetti e coperture o resistenza meccanica almeno pari all’elemento architettonico edilizio che sostituiscono.
In effetti, abbiamo detto, i pannelli fotovoltaici qui descritti devono possedere tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1 – devono sostituire una funzione architettonica dell’edificio, 2 – devono rivestire in maniera integrata parti dell’edificio al posto dei “tradizionali” elementi architettonici che costituiscono l’immobile, 3 – in generale le componenti fotovoltaiche devono comunque sempre inserirsi in maniera “armoniosa” nell’architettura dell’edificio, inserendosi “in” , e non “su di” esso.
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”
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