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Iter autorizzativo per installare l’ impianto fotovoltaico

Ultimo aggiornamento: 23-05-2012

La realizzazione e la messa in funzione dei grandi impianti fotovoltaici, sono soggetti al rilascio di una Autorizzazione Unica, procedura Unica, appunto, pensata per semplificare ed accelerare il laborioso procedimento autorizzativo coinvolgente diversi enti. Le linee guida nazionali, d’altronde, hanno fatto si che ogni Regione abbia realizzato proprie normative, ma all’interno dei criteri generali esplicitati nelle linee guida nazionali in vigore da Ottobre 2010.
In ogni caso  ad oggi ogni regione adotta proprie deliberazioni per individuare i criteri e le autorizzazioni necessarie, anche in considerazione degli eventuali vincoli paesaggistici e dei beni culturali posti sui singoli territori.

Il rilascio dell’autorizzazione unica implica la convocazione della Conferenza dei Servizi da parte della Regione di competenza (in alcuni casi la Provincia delegata dalla Regione stessa), Conferenza che produce tutte le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta necessari per procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico in un’ unico procedimento.

Quando è necessaria l’Autorizzazione Unica e quando è sufficiente la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o la semplice CEL Comunicazione Preventiva al Comune per Edilizia Libera ? Ogni Regione, come abbiamo detto, ha istituito proprie norme all’interno però dei criteri dettati dalle linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Autorizzazioni per impianti fotovoltaici in regione Lombardia

Vediamo qui l’esempio della Regione Lombardia, nella quale individuiamo i casi più frequenti:

1- Impianto integrato installato su tetto di edifici esistenti (senza modificarne la sagoma).
Nessuna procedura autorizzativa. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione per nessun impianto fotovoltaico di qualsiasi potenza esso sia. E’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, che ora si chiama CEL Comunicazione preventiva in Edilizia Libera. Il Comune, in questo caso, riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente.

Impianto fotovoltaico integrato su tetto a falda

Impianto fotovoltaico integrato su tetto a falda

2- Impianto integrato installato sui tetti  degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento della falda i cui componenti ne modificano la sagoma (es. moduli fotovoltaici che sporgono rispetto alla falda).
Procedura autorizzativa, in quasi tutti i casi, è la  PAS, Procedura Abilitativa Semplificata,  considerata come manutenzione straordinaria, e autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata. Qui c’è una soglia dei 200 Kw di potenza e alcuni criteri da prendere in considerazione: in alcuni casi, per impianti sotto i 200 Kw, rimane sufficiente la CEL (Comunicazione Edilizia Libera).

3- Impianto fotovoltaico su tetto piano.

Se la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto, ed i moduli sono posti sulle classiche strutture di supporto per tetti piani, nella gran parte dei casi basta la CEL Comunicazione preventiva in Edilizia Libera , ma se sono superiori ai 200 Kw e/o all’interno di alcune zone urbanistiche (la “Zona A” definita dal ministero) è necessaria la PASProcedura Abilitativa Semplificata.

4- Impianto fotovoltaico su frangisole, pergole, tettoie o altri elementi architettonici

In quasi tutti i casi, per gli impianti inferiori ai 200 Kw e al di fuori della “Zona A” definita con tabelle ministeriali, è sufficiente la CEL Comunicazione preventiva in Edilizia Libera. In tutti gli altri casi, ovvero per gli impianti sopra i 200 Kwp di potenza e/o all’interno della “zona A” è richiesta la  PASProcedura Abilitativa Semplificata.

5- Impianto fotovoltaico su pensiline e pensiline fotovoltaiche
Anche in questo caso nella gran parte dei casi è sufficiente la CEL Comunicazione preventiva in Edilizia Libera, è richiesta invece la PASProcedura Abilitativa Semplificata, per gli impianti sopra il Megawat, nel caso l’impianto sia integrato nella copertura della pensilina, o sopra i 200 Kw nel caso in cui l’impianto non sia integrato nella copertura della pensilina. Se invece la pensilina fotovoltaica si trova all’interno di zona vincolata (“zona A”) è sempre necessaria la Procedura Abilitativa Semplificata.

 

In altri casi ancora più specifici, per esempio in alcune tipologie di installazione su serre o su terreni è ancora prevista l’ Autorizzazione Unica (AU) che è un laborioso e lungo procedimento autorizzativo in carico direttamente alla Regione o Provincie da essa delegate.

 

Per approfondimenti consulta direttamente le “Linee guida per le autorizzazioni di impianti FER” della Regione Lombardia aggiornate ad Aprile 2012:
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/shared/ccurl/111/344/BURL_SO17_27-04-2012.pdf

Articolo correlato: Linee guida nazionali per l’ Autorizzazione degli impianti solari fotovoltaici

 



“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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6 Commenti

  1. Ray, il 18 Maggio 2017 ore 15:33

    Ciao Alessandro,
    Per un 3.3 kW con iter tradizionale, da installare su un edificio di nuova costruzione, e’ comunque necessario fare la MUTA?
    Sono in lombardia.
    grazie

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