L’installazione di un impianto fotovoltaico, ormai è cosa ben nota, garantisce una serie di ricavi, sia in termini di risparmio (per l’energia autoconsumata) che in termini di guadagno effettivo. Ricavi che portano, nel giro di qualche anno, ad un rientro dall’investimento effettuato e ad un introito netto per gli anni successivi.
Uno dei fattori da prendere in considerazione per un corretto piano di investimento è l’incidenza della pressione fiscale sulle varie forme di “introito” garantite del funzionamento dell’impianto solare fotovoltaico. La questione fiscale e delle tasse è argomento già trattato in questo blog e in diverse discussioni, ma è utile un ulteriore articolo per aiutare a fare un po’ più di chiarezza.
La normativa fiscale relativa ai ricavi derivanti dal funzionamento di un impianto fotovoltaico è abbastanza complessa in quanto include diverse casistiche in relazione ad una moltitudine di variabili.
Quali sono le variabili principali per individuare il regime di tassazione che verrà applicato?
Innanzitutto la tipologia di “soggetto responsabile” dell’impianto fotovoltaico. Poi il “tipo di introito” su cui applicare la tassazione (tariffa incentivante, corrispettivo di vendita, contributo in conto scambio..), poi il tipo di impianto installato, ecc. Per ognuna di queste categorie viene applicata una specifica tassazione. In questo articolo vediamo le principali casistiche in relazione a queste variabili ed una tabella [LINK]che dà un quadro complessivo delle principali casistiche.
Premessa: il ricavo derivante dalla tariffa incentivante non è mai sottoposto ad Iva (definita anche imposta indiretta).
CASO 1
Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che utilizzano l’impianto per soli fini privati e di autoconsumo.
In questo caso l’energia autoprodotta non è in nessun caso sottoposta a tassazione, né come imposte dirette (IRPEF, IRAP, …) né come imposte indirette (Iva)
CASO 2
Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che hanno una certa produzione in eccedenza rispetto ai consumi privati, ma senza arrivare a caratterizzarsi come “impresa commerciale”.
In questo caso c’è da fare una ulteriore distinzione: quella tra impianti fino ai 20 Kwp e impianti di taglia superiore ai 20 Kwp.
CASO 2A
Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che hanno produzione in eccedenza rispetto ai consumi privati ed hanno impianti inferiori ai 20 Kwp.
In questo caso, se gli impianti sono posti al servizio dell’abitazione o dell’ente non commerciale:
- per la tariffa incentivante non vengono pagate nè Iva, né imposte dirette (Irpef, ecc..) né viene fatta la ritenuta a titolo di acconto del 4%
- I ricavi derivanti dalla vendita di energia in surplus rispetto al proprio fabbisogno vengono rilevati come “redditi diversi”, ovvero come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate in maniera abituale.
- Il contributo in conto scambio dello scambio sul posto, infine, non assume, per gli impianti inferiori ai 20 Kw e posti al servizio dell’abitazione, rilevanza fiscale.
In questo caso, quindi, non è richiesta l’apertura di partita Iva
CASO 2B
Persone fisiche, enti non commerciali e condomini che hanno produzione in eccedenza rispetto ai consumi privati ed hanno impianti superiori ai 20 Kwp.
In questo caso la persona fisica o l’ente “non commerciale” si configura come “impresa” per la parte di energia ceduta in rete, comprendendo con questa anche quella che viene scambiata con lo scambio sul posto. L’energia prodotta in surplus e venduta rappresenta un’attività commerciale indipendentemente dalla destinazione dell’impianto fotovoltaico e dai bisogni energetici dell’ente (o abitazione).
Nello specifico, quindi:
- la tariffa incentivante verrà sottoposta alle imposte dirette (Irpef o ires), all’Irap ed alla ritenuta d’acconto del 4% in relazione alla quantità di energia ceduta in rete
- i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia al Gse (Gestore dei Servizi Energetici) saranno assoggettati ad IVA , oltre che ad Ires ed Irap in quanto l’impianto è in questo caso bene strumentale all’attività commerciale
- il contributo in conto scambio dello scambio sul posto verrà infine assoggettato sia ad Iva che alle altre imposte dirette in quanto l’energia viene ceduta nell’ambito di un’attività commerciale.
In questo caso è utilizzata la partita Iva ed il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico dovrà emettere fattura al Gse ( Gestore dei Servizi Energetici )
Nel prossimo articolo vediamo le altre due casistiche, in materia di sottoposizione fiscale, individuate dall’agenzia delle antrate: quella relativa alle imprese ed attività commerciali e quella relativa ai lavoratori autonomi / liberi professionisti.
Scarica la tabella (formato PDF)
“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”
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