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Fotovoltaico: costo in detrazione 50% se l’ impianto è al servizio di casa

Ultimo aggiornamento: 06-06-2013
Voto:4/5 (7702 voti)

La legge di stabilità 2014 avrebbe confermato che, fino al 31 dicembre 2014 un impianto fotovoltaico installato al servizio di casa è un costo detraibile al 50%. Oltre il 31 dicembre 2014 la detrazione tornerà ad essere prima del 40% per poi scendere gradualmente al 36% (come era in origine la detrazione per tutte le ristrutturazioni). Il fotovoltaico si paga quindi la metà attraverso le detrazione fiscale irpef equivalente al 50% delle spese totali. La spesa detraibile viene suddivisa in 10 quote annuali; questo vuol dire che in 10 anni il fisco ti restituisce, sotto forma di detrazioni Irpef, la metà del costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Se pago un impianto 8.000 euro, mi vengono restituiti 4.000 euro in 10 anni, cioè: 400 euro l’anno, sotto forma di detrazione fiscale Irpef.

A differenza della detrazione del 65% per il risparmio energetico, applicabile per esempio per i pannelli solari termici, per l’isolamento a cappotto della casa, per rifare i serramenti o per mettere una caldaia a condensazione,  la detrazione del 50% non deve essere accompagnata da alcuna certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito.

Vediamo nel dettaglio.
Il costo di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico è detraibile se l’impianto è posto al servizio di casa, al servizio di un immobile residenziale, ed utilizzato per lo più per l’autoconsumo domestico.

 

Cosa presentare per usufruire della detrazione Irpef ?

costo fotovoltaico detraibile per impianti al servizio di casa

La risoluzione n.22/E dell’Agenzia delle Entrate  (del 2 aprile 2013) precisa che l’impianto, per essere detraibile, deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente. Deve quindi alimentare le utenze di casa: dall’illuminazione agli elettrodomestici, ecc..  Non viene esplicitamente specificato se l’impianto deve essere per forza realizzato sul tetto di casa oppure anche, per esempio, in un giardino privato.

Il costo, invece, non è detraibile se la cessione in rete  dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso diventa attività di tipo commerciale, attività che va oltre il carattere puramente domestico-residenziale dell’impianto fotovoltaico.

In ogni caso, comunque, il costo non è detraibile per gli impianti sopra i 20 Kw di potenza in quanto tale soglia definisce di per sè la linea di confine “fiscale” tra impianto domestico e commerciale.

La detraibilità del fotovoltaico rientra nel più ampio regime fiscale volto ad agevolare, attraverso detrazioni Irpef, gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio. Interventi in origine detraibili al 36%, ma in via transitoria, fino al 31 dicembre 2014, detraibili al 50%. Dal 1 gennaio 2014 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (tra cui anche il fotovoltaico) tornerà ad essere del 36%, come era fino ad un anno fa.

Si tratta, nello specifico, di quanto espresso nell’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), comma 1, lettera h, che individua tra gli interventi con costo detraibile anche quelli:

“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

L’interpretazione di questo paragrafo aveva creato non pochi dubbi interpretativi, anche da parte della stessa Agenzia delle Entrate, riguardo alla possibilità di detrarre impianti fotovoltaici. Per risolvere i dubbi l’Agenzia Entrate aveva interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso un rimando alla normativa comunitaria, aveva chiarito tutti i dubbi: la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica rientra nell’ambito degli interventi con costo detraibile  in quanto “basati”  sull’impiego di fonti rinnovabili.

 

Quale documentazione tenere per fruire della detrazione fiscale ?

Il richiedente, contribuente Irpef, deve conservare solo la documentazione  comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico realizzato al servizio di casa. Non è necessaria, precisa l’Agenzia, alcuna certificazione energetica dell’edificio (a differenza delle detrazioni fiscali al 55% per il risparmio energetico).
Il contribuente che vuole accedere alla detrazione, in ogni caso, deve conservare la autorizzazioni amministrative richieste dalle norme edilizie (uffici tecnici dei Comuni) e , nel caso non fosse necessaria nessuna autorizzazione, sarà sufficiente conservare l’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

Aggiornamento: 17 ottobre 2013

“Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole. Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade”

Alessandro Fuda

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35 Commenti

  1. Stefano, il 14 Marzo 2014 ore 18:06

    Buongiorno.
    Nel caso di Pubbliche Amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 5000 abitanti) che vorrebbero installare un impianto fotovoltaico, esistono agevolazioni o comunque strumenti che incentivano l’utilizzo del rinnovabile? Oppure ormai, non c’e più posto per Amministrazioni virtuose inclini a tali tematiche?
    Grazie per la risposta

    • Alessandro F., il 17 Marzo 2014 ore 17:02

      Mi sa che dovrete fare affidamento a progetti di finanziamento “spot” erogati a livello regionale/provinciale

  2. Tania, il 27 Marzo 2014 ore 23:53

    Buonasera alessandro, ho installato il fotovoltaico 3 anni fa e solo ora mi è venuto in mente che forse posso detrarre gli interessi sul mutuo, corretto? Se si sulla dich dei redditi di qs anno posso recuperare gli anni precedenti? Grazie

    • Alessandro F., il 28 Marzo 2014 ore 11:56

      non so, questo è un problema di natura fiscale, prova a rivolgerti ad un caaf o commercialista

      • Tania, il 30 Marzo 2014 ore 21:53

        Bene grazie comunque

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