Le fonti rinnovabili devono essere obbligatoriamente integrate in tutte le case di nuova costruzione o in tutte quelle sottoposte a ristrutturazioni rilevanti.
Le nuove costruzioni (o le grandi ristrutturazioni) devono quindi prevedere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per il fabbisogno elettrico e termico delle stesse abitazioni: devono quindi prevedere impianti adeguati per coprire con le fonti rinnovabili parte dei consumi di elettricità e parte dei consumi “termici” per il riscaldamento e per il raffrescamento dell’edificio.
Nello specifico la normativa prevede alcuni criteri standard per individuare la tipologia e l’entità minima prevista degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio dell’edificio. Si parla di due tipi di impianti: impianti termici e impianti elettrici.
Gli obblighi per gli impianti termici
Gli impianti termici, gli impianti per il riscaldamento dell’edificio e/o dell’ acqua sanitaria, devono essere progettati e realizzati in modo da coprire il 50% dei consumi energetici annuali previsti per il solo riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
Se consideriamo i soli consumi per riscaldare l’acqua sanitaria, quindi, un impianto termico, o altro impianti da fonte rinnovabile, deve garantire la copertura del 50% del consumo totale destinato al riscaldamento dell’acqua. Ma questo è solo una parte del consumo totale di energia termica utilizzata dall’edificio.
I consumi termici totali dell’edificio sono la somma dei consumi di energia per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento dell’edificio.
Se consideriamo i consumi termici totali dell’edificio, non solo quelli per l’acqua calda sanitaria, ma anche quelli per il riscaldamento e raffrescamento dell’edificio, gli standard normativi sono i seguenti ed aumentano col tempo fino al 2017:
– le case costruite fino al 31 dicembre 2013 devono avere minimo il 20% dei consumi di energia termica coperto da fonte rinnovabile
– le case costruite fino al 31 dicembre 2016 devono avere minimo il 35% dei consumi “termici” prodotto da fonti rinnovabili
– le case costruite dal 1 gennaio 2017 dovranno avere una copertura di almeno il 50% garantita da impianti termici da fonti rinnovabili (pannelli solari termici, ma non solo).
Questi obblighi non valgono se gli edifici sono già collegati ad un impianto di teleriscaldamento.
Gli obblighi per gli impianti elettrici
Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, pannelli fotovoltaici e non solo, la normativa indica un criterio univoco per il dimensionamento minimo dell’impianto, misurato in Kw di potenza elettrica.
Il valore minimo è in funzione della superficie in pianta occupata dall’edificio, misurata in metri quadrati.
Nello specifico la formula per individuare il dimensionamento minimo (P) dell’impianto fotovoltaico, o altro impianto elettrico da fonte rinnovabile, da installare è:
P = (superficie occupata dall’edificio) / K
K è un coefficiente che assume i seguenti valori:
– per le case costruite fino al 31 dicembre 2013 , K = 80
– per le case costruite fino al 31 dicembre 2016 , K = 65
– per le case costruite dopo il 1 gennaio 2017 , K = 50
Per fare un esempio: una casa di nuova costruzione che occupa una superficie in pianta di 100 metri quadrati il cui titolo edilizio viene richiesto nel corso del 2012 o 2013 deve avere obbligatoriamente un impianto solare fotovoltaico (o altro impianto elettrico da fonte rinnovabile) di minimo 1,25 Kwp di potenza (cioè: 100/80).
La stessa abitazione nel 2017 dovrà obbligatoriamente avere un impianto elettrico da fonte rinnovabile di almeno 2 Kwp di potenza.
In entrambi i casi, se si installano impianti solari termici o fotovoltaici, i pannelli dovranno essere ubicati sui tetti in maniera complanare ai tetti stessi; dovranno essere parzialmente o completamente integrati, con lo stesso orientamento e la stessa inclinazione della falda su cui sono ubicati.
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