Se nei mesi scorsi i tagli agli incentivi per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici erano solo annunciati ma era ancora piuttosto vago l’orizzonte dei mancati finanziamenti, ora è possibile capire a quanto ammonteranno le riduzioni decise dallo stato, in particolare per coloro che erano in attesa di conoscere le rimodulazioni decise dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Facciamo un piccolo passo indietro. A settembre il dl 91/2014, più noto come “decreto competitività” o “spalmaincentivi” aveva delineato tre diverse prospettive per i possessori di impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 200 KW.
La prima opzione prevede un ricalcolo della tariffa secondo l’allegato contenuto allo stesso decreto legge, per una durata di 24 anni. Nel secondo caso invece l’incentivo ha una durata di vent’anni, ma con ritocchi stabiliti dal Ministero per lo Sviluppo Economico e non comunicati in fase di emissione del decreto. La terza possibilità prevede pari durata, ma una riduzione proporzionale alla potenza erogata dall’impianto fotovoltaico.
La seconda opzione, che comporta quindi una rimodulazione, è stata regolamentata dal decreto ministeriale emesso lo scorso 17 ottobre, che a sua volta ha reso necessaria l’emissione da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) una tabella necessaria per il calcolo degli incentivi ridotti.
La riduzione degli incentivi non riguarderà però tutti i possessori di impianti; sono stati infatti esclusi dai tagli le scuole e gli enti locali di ogni genere.
Ritornando alla tabella dei fattori moltiplicativi da utilizzare per il calcolo degli incentivi (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre), essa include il fattore moltiplicativo (1-Xi) che dovrà essere utilizzato per calcolare l’incentivo rimodulato a partire dagli incentivi ricevuti in precedenza, in funzione del numero di anni e dei mesi residui e del periodo di incentivazione. L’incentivo rimodulato sarà valido a partire dal prossimo primo di gennaio. A solo titolo di esempio, riportiamo che per un periodo residuo di incentivazione pari ad undici anni il coefficiente è pari a circa il 69% per il periodo 2015-2019, con una cifra che sale progressivamente fino al 90% nel caso in cui gli anni residui siano superiori ai diciannove.
Si consideri inoltre che la percentuale citata non sarà applicata all’intero periodo residuo, ma subirà variazioni nel corso del tempo. Ad esempio tornando al caso di un periodo residuo di undici anni, il coefficiente (1-Xi) sarà pari al 100% per l’anno 2020, mentre risalirà al 131% circa per il periodo 2021-2025, con un ulteriore discesa al 100% per l’ultimo anno di incentivi, il 2026.
Per il calcolo si raccomanda di tenere in considerazione non solo il numero di anni residui, ma anche il numero di mesi, da calcolare per difetto.
Per ulteriori informazioni scarica il documento del Gse.
Chi volesse sostenere un ricorso legga questo articolo.
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