Scambio sul posto fotovoltaico: ulteriori modifiche in vista dall’Aeeg? Ecco la proposta dell’Autorità per rimodulare (al ribasso) i rimborsi dello scambio sul posto.
L’Aeeg (Autorità per l’energia elettrica ed il Gas) è l’ente che si occupa di deliberare in materia di elettricità e gas e di controllare la corretta applicazione delle norme. All’interno di questa attività, l’Aeeg ha nel tempo ritagliato sempre maggiore attenzione alle fonti rinnovabili ed in particolare al fotovoltaico, vista la “recente” liberalizzazione del settore elettrico e l’enorme sviluppo che stanno avendo in questi anni le fonti rinnovabili.
Parlando di fotovoltaico, dunque, anche lo scambio sul posto è normato dall’Autorità (cosa diversa e separata dagli ex-incentivi del conto energia).
Lo scambio sul posto è un meccanismo di compensazione tra immissioni e prelievi da e per la rete: l’utente dello scambio produce energia col suo impianto fotovoltaico; in parte la autoconsuma all’istante, in parte la immette in rete. Per tutta l’energia immessa in rete l’utente dello scambio ha diritto ad un rimborso compensativo. Questo rimborso è il contributo dello scambio sul posto, ma, ed è questa la particolarità della convenzione di scambio, l’utente ha diritto a vedersi rimborsata non solo il valore economico dell’energia immessa (che è mediamente circa 0,09-0,10 €/kwh), ma anche alcuni oneri e servizi “offerti” dalla rete nella quale immette e dalla quale ripreleva l’energia.
L’autorità per l’energia elettrica, per mezzo di due nuovi documenti, ha comunicato i suoi orientamenti e proposte relativi alla rimodulazione dello scambio sul posto.
Il vantaggio dello “scambio sul posto” è quello di rimborsare, oltre alla sola energia immessa, anche parte dei servizi di rete che normalmente paghiamo in bolletta (e che incidono in maniera rilevante sulla bolletta).
Nello specifico il dibattimento in corso riguarda le soglie di restituzione all’utente dei corrispettivi relativi all’utilizzo della rete: trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Queste tre voci di costo, normalmente pagate in bolletta, vengono rimborsate per tutta l’energia che viene immessa in rete dal fotovoltaico.
Il meccanismo è un po’ complesso, però il principio è che con lo ssp l’utente riceve un rimborso non solo per l’energia immessa in rete, ma anche per alcuni servizi di rete ed alcuni altri oneri.
La proposta dell’Aeeg è quella di porre un tetto, una soglia massima, di restituzione dei corrispettivi di rimborso all’utente finale. La soglia massima di rimborso riguarderebbe alcuni oneri generali di sistema relativi ai grandi impianti da fonti rinnovabili che avrebbero già, di per sè, una buona remunerazione anche senza i benefici dello scambio sul posto.
L’autorità propone, dunque,
- per gli impianti sotto i 20 kw: la continuazione (o una soglia massima) del rimborso per tutti gli oneri di rete
- per gli impianti tra 20 e 200 kw: riduzione del tetto massimo di rimborso degli oneri di rete
- per gli impianti sopra i 200 kw: eliminazione del rimborso degli oneri di rete.
L’aeeg, inoltre, proporrebbe alcuni altri vantaggi per impianti fotovoltaici tra 20 kW e 200 kW che non ricevono gli incentivi.
L’obiettivo dell’imposizione di questo limite, stando a quanto comunicato dall’Aeeg, sarebbe quello di evitare che, attraverso la convenzione di scambio, continuino ad essere restituiti gli oneri generali di sistema anche nel caso di impianti già abbastanza remunerativi anche senza i benefici dello scambio sul posto. Questo, stando alle parole dell’Autorità, sarebbe per gravare meno sulle bollette di tutti gli altri utenti (la stessa motivazione per la quale avevano via via interrotto e tagliato gli incentivi del conto energia).
Stando alle ipotesi dall’Autorità per l’energia, queste modifiche ai rimborsi dello scambio sul posto ridurrebbero del 15% l’incidenza complessiva sulla componente tariffaria A3 della bolletta elettrica.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento dello scambio sul posto leggi qui.
Nota per i tecnici: tutti i soggetti eventualmente interessati avranno la possibilità di inoltrare all’AEEG osservazioni relative ai contenuti presenti nei documenti consultabili presso il sito dell’Aeeg.
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